Regolamento della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR)

Approvato nell'Assemblea generale del 30 ottobre 1992 e modificato nelle Assemblee generali del 30 settembre 2000, 26 settembre 2003, 29 ottobre 2004 e del 31 maggio 2012.

 

Premessa

L'Assemblea generale della Società Italiana di Filologia Romanza, riunita a Urbino il 30 ottobre 1992, ha approvato il seguente Regolamento, a integrazione dello Statuto sociale depositato presso il Notaio Dr. Carlo Annibale Gilardoni di Roma il 16 marzo 1990.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel citato Statuto e le norme di legge.


Art. 1

L'adesione dei nuovi soci, presentata come previsto dall'art. 4 dello Statuto, deve essere accompagnata dal pagamento della quota associativa.
Le persone giuridiche, quali ad esempio Dipartimenti e Istituti universitari italiani e stranieri, possono aderire alla Società senza obbligo di presentazione, dietro pagamento di una quota doppia di quella stabilita per le persone fisiche.


Art. 2

I Soci onorari di cui all'art 5 dello Statuto non sono tenuti al pagamento della quota associativa.


Art. 3

L'Assemblea generale è l'organo deliberante della Società. Essa è convocata in prima e seconda convocazione, con un intervallo di almeno 24 ore fra le due convocazioni. La convocazione avviene tramite posta elettronica e mediante la pubblicazione nel sito web della Società.
L'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, delibera sull'ordine del giorno. Può inoltre deliberare su mozioni presentate in Assemblea, munite della firma di almeno dieci Soci.


Art. 4

I Soci possono essere rappresentati per delega in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria. I delegati devono essere Soci. Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.
Nelle votazioni a scrutinio segreto i delegati ricevono una scheda per sé e una per ognuno dei rappresentati.
Nelle votazioni a scrutinio palese ogni Socio presente dispone di un solo voto, anche se portatore di deleghe.


Art. 5

Il voto per corrispondenza è integrativo del voto espresso in Assemblea dai Soci presenti o rappresentati per delega.
Tale voto può espresso per l'elezione del Direttivo, per l'approvazione di modifiche di Statuto e di Regolamento o comunque su proposte formulate dal Presidente d'intesa con il Direttivo al momento dell'invio della convocazione e dell'ordine del giorno dell'Assemblea. Il Presidente è tenuto a porre in votazione per corrispondenza e quindi in Assemblea le delibere proposte da almeno venti soci entro due mesi dalla data dell'Assemblea.
Il voto per corrispondenza avviene con procedure, di cui sono responsabili il Presidente e il Direttivo, atte sia a consentire il controllo del diritto di voto sia a garantire la segretezza dello stesso.
I voti espressi per corrispondenza vengono scrutinati dopo lo scrutinio dei voti espressi in Assemblea.


Art. 6

Le delibere dell'Assemblea sono valide se partecipa al voto almeno il 33% dei Soci aventi diritto in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti; a questo fine si contano i rappresentati per delega anche in caso di voto palese.
Le delibere dell'Assemblea sono prese col voto della metà più uno dei votanti (presenti, rappresentati per delega e votanti per corrispondenza) per l'elezione del Presidente e del Direttivo, e col voto dei due terzi dei membri presenti, dei rappresentati con delega e dei votanti per corrispondenza per le modifiche di Statuto.
Le delibere di modifica del Regolamento e in generale le delibere sottoposte al voto per corrispondenza sono prese col voto della metà più uno dei presenti, dei rappresentati con delega e dei votanti per corrispondenza.
Le delibere sull'ordine del giorno e su mozioni presentate in Assemblea sono prese col voto della metà più uno dei votanti, compresi i rappresentati per delega se il voto è segreto, esclusi i rappresentati per delega se il voto è palese.


Art. 7

Il voto è segreto:
- per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- per l'elezione del Direttivo;
- per ogni delibera riguardante persone (salvo la ratifica della nomina dei soci onorari);
- in generale, anche per ragioni tecniche, per ogni delibera sottoposta al voto per corrispondenza;
- inoltre, per le delibere su mozioni proposte direttamente in Assemblea, il voto è segreto in tutti i casi in cui ne sia fatta richiesta.
Il Presidente ha facoltà di indire la votazione a scrutinio segreto anche in assenza di richiesta.
Negli altri casi la votazione è palese.


Art. 8

Il Direttivo è rinnovato prima della scadenza dalla prima Assemblea generale ordinaria o straordinaria, qualora per impedimento o rinuncia di suoi componenti esso sia ridotto a meno di tre persone.


Art. 9

Per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo possono essere presentate, nel tener conto della composizione dei soci, entro il giorno precedente l’assemblea, candidature che devono essere munite della firma di almeno sei soci.
In caso di parità di voti nell’elezione delle cariche di Presidente e di Vice-Presidente si dà la precedenza ai soci universitari, in ordine di grado accademico e di anzianità di ruolo; nel caso della carica di consigliere si procede al ballottaggio.


Art. 10

Il Presidente, oltre quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto:
- presiede le sedute del Direttivo;
- convoca l'Assemblea generale della Società, ordinaria e straordinaria, e ne ha la presidenza;
- ordina le spese, delegando il Tesoriere per l'ordinaria amministrazione;
- ha firma disgiunta sul conto corrente della Società.


Art. 11

I Vice-Presidenti collaborano con il Presidente, dal quale possono ricevere delega temporanea o permanente per atti specifici della Società. Di tale delega il Presidente dà notizia ai Soci in Assemblea o tramite il Notiziario.
Nella determinazione del Vice-Presidente più anziano, anche ai fini della sostituzione del Presidente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Vice-Presidente universitario prevale sul non universitario; fra universitari prevalgono il grado accademico e l'anzianità nel ruolo; fra non universitari prevale l'anzianità anagrafica.


Art. 12

Il Segretario-Tesoriere gestisce l'archivio dei Soci e la corrispondenza; redige i verbali dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, firmandoli insieme con il Presidente; raccoglie il voto per corrispondenza.


Art. 13

Il Segretario-Tesoriere cura altresì la gestione finanziaria della Società; prepara il bilancio da sottoporre all'Assemblea; ha firma disgiunta sul conto corrente della Società; ordina per delega del Presidente le spese di ordinaria amministrazione.


Art. 14

L'Assemblea generale può indire sottoscrizioni fra i Soci per scopi stabiliti dall'Assemblea, coerenti con i fini della Società.


Art. 15

Per realizzare i fini sociali la Società può rivolgere istanza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e al Consiglio Nazionale delle Ricerche per accedere ai finanziamenti concessi alle Società scientifiche.
Sovvenzioni di Enti pubblici, di Enti privati e di privati cittadini sono accettate nel totale rispetto dell'indipendenza della Società nel perseguire i suoi fini sociali.


Art. 16

Le proposte di modifica al presente Regolamento vengono presentate con le stesse procedure previste dall'art. 11 dello Statuto per le modifiche allo Statuto stesso, e si approvano con la maggioranza prevista dall'art. 6 del presente Regolamento.