Statuto della Società Italiana di Filologia Romanza (SIFR)

Depositato presso il Notaio C. A. Gilardoni di Roma il 16 marzo 1990 e modificato nelle Assemblee generali del 30 settembre 2000, del 26 settembre 2003 e del 31 maggio 2012.

 

Art. 1

È costituita un'associazione denominata "Società Italiana di Filologia Romanza" (S.I.F.R.).


Art. 2

La durata della associazione è illimitata.


Art. 3

La sede sociale è fissata presso l'Università di Roma "La Sapienza".


Art. 4

La associazione ha il fine di promuovere e favorire lo sviluppo degli studi della filologia romanza nella sua estensione e nelle sue partizioni. Essa è aperta, previa approvazione del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea,, a persone fisiche e morali di qualsiasi nazionalità, residenti in Italia o all'estero.


Art. 5

La associazione è costituita dai membri attivi che versano una quota annuale di associazione fissata dal Direttivo su delega dell'Assemblea generale. Solo le persone fisiche che siano membri attivi in regola con le quote annuali sono ammesse a votare nelle assemblee generali.
I soci che intendono recedere dalla associazione devono darne comunicazione scritta al Segretario-Tesoriere.
I soci che non siano in regola per più di due anni con il pagamento delle quote associative possono essere dichiarati decaduti dal Direttivo.
La associazione può eleggere soci onorari a vita in numero non superiore al 10% dei membri effettivi, su proposta motivata di tre soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea. Ai soci onorari sono riconosciuti gli stessi diritti dei soci ordinari.


Art. 6

Il Direttivo della SIFR comprende il Presidente, due Vice-Presidenti e quattro consiglieri, uno dei quali esercita la funzione di segretario-tesoriere.


Art. 7

Tutti i componenti del Direttivo sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea generale a maggioranza semplice dei voti. A tale riguardo sono ammessi sia il voto per corrispondenza che quello per delega, anche se nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.
Il Presidente è eletto per tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Tutti gli altri componenti del Direttivo durano in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per un altro solo mandato.
Il Presidente rappresenta ufficialmente la Società a tutti gli effetti. In caso di impedimento e di rinuncia è sostituito temporaneamente oppure fino alla successiva assemblea dal Vice-Presidente più anziano.


Art. 8

L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno su convocazione del Presidente. Alla convocazione sarà allegato l'ordine del giorno. Il Presidente d'accordo con il Direttivo, può convocare un'Assemblea generale straordinaria; deve inoltre convocarla dietro richiesta di almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea generale delibera sull'ordine del giorno.


Art. 9

L'associazione cura pubblicazioni di carattere informativo per i soci, in forma cartacea ed elettronica; la sottoscrizione a tali pubblicazioni è inclusa nella quota associativa. Può inoltre promuovere altre pubblicazioni a carattere scientifico, previa delibera dell'Assemblea.
In coerenza con i fini indicati dall’articolo 4, l’Associazione può istituire servizi e strutture rivolti alla diffusione degli studi di filologia romanza. A questo scopo può anche istituire e promuovere la costituzione di associazioni, comitati o fondazioni e aderire ad altre associazioni specie se di ambito internazionale.


Art. 10

L'associazione è finanziata:
a) dalle quote di associazione;
b) delle sottoscrizioni o dalla vendita delle sue eventuali pubblicazioni;
c) da sovvenzioni pubbliche e private.


Art. 11

Ogni proposta di modifica al presente statuto dovrà essere presentata al Direttivo con almeno tre mesi di anticipo sulla data dell'Assemblea generale.
Al Direttivo è fatto obbligo di comunicare la proposta di modifica ai soci con almeno un mese di anticipo sulla data di tale Assemblea, allegandola all'ordine del giorno. L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei membri presenti, dei rappresentati con delega e dei votanti per corrispondenza.
La medesima procedura sarà seguita per deliberare lo scioglimento della Associazione.