Statuto SIFR-Scuola

Approvato nell'Assemblea generale del 31 maggio 2012. Modificato nell'Assemblea generale del 4 ottobre 2018.

 

Titolo I - Istituzione e scopo della sezione SIFR-Scuola

Art. 1

È costituita con questo nome la Sezione didattica dell’Associazione denominata «Società Italiana di Filologia Romanza». La SIFR-Scuola ha sede presso l’Università di Roma «La Sapienza».
La durata della sezione è illimitata.

Art. 2

La SIFR-Scuola si propone di:

  • rappresentare gli insegnanti di italiano e di lingue straniere (limitatamente a quelle romanze) di ogni ordine e grado;
  • promuovere nell’ottica di un’interazione permanente tra scuola e università lo studio dei testi letterari, valorizzando l’impostazione comparatistica e la disamina delle componenti culturali del testo, quali prassi critico-ermeneutiche proprie della Filologia romanza, dalla sua fondazione fino ai suoi più attuali e recenti indirizzi;
  • stabilire rapporti organici di interscambio tra la ricerca universitaria relativa all’analisi linguistica e letteraria di opere romanze e la didattica dell’italiano, con una particolare attenzione per lo studio delle letterature europee nel momento storico della loro fondazione e per le tecniche di analisi del testo;
  • attivare modalità diverse di coordinamento e di cooperazione ai fini di elaborare e rendere attuativi progetti di aggiornamento e di formazione permanente degli insegnanti; esportando la specifica strumentazione della prassi filologica all’interno di percorsi formativi imperniati sull’utilizzo critico e consapevole delle fonti telematiche; su una visione del testo letterario quale luogo di incontro e di mediazione di differenti componenti culturali;
  • contemporaneamente dialogico e monologico, ma pur sempre inserito all’interno di una rete di relazioni transculturali;
  • partecipare attivamente e criticamente ai processi di trasformazione del sistema scolastico con riferimento specifico alle problematiche della didattica linguistica e letteraria, di cui sempre di più si avverte la necessità di adeguamento alle mutate fisionomie delle classi, attraverso l’impostazione dei programmi in chiave comparatistica e transculturale; l’istituzione e gestione di rapporti proficui con altre discipline;
  • attivare modalità diverse di coordinamento e di cooperazione ai fini di adeguare l’insegnamento universitario anche alle esigenza della formazione di nuovi docenti;
  • istituire e valorizzare i rapporti di continuità tra scuola e formazione universitaria, soprattutto nell’ambito dei percorsi di abilitazione all’insegnamento.

Art. 3

Al conseguimento dei suoi scopi la SIFR-Scuola provvede con i proventi delle quote di SIFR-Scuola gestiti in fondo comune con l’associazione madre.

Art. 4

La SIFR-Scuola può articolarsi in sezioni territoriali.

Art. 5

La vita della SIFR-Scuola è disciplinata dal presente Statuto. L’Assemblea generale dei Soci della SIFR-Scuola può approvare uno o più Regolamenti interni.

Titolo II - I Soci

Art. 6

Hanno titolo per far parte della SIFR-Scuola tutti coloro che sono iscritti alla SIFR e che intendono confrontarsi su ambiti legati all’insegnamento in ogni ordine e grado. I Soci hanno diritto di partecipare all’attività della SIFR-Scuola e di beneficiare di tutte le iniziative favore degli associati. I Soci hanno l’obbligo di uniformarsi a quanto prescrivono il presente Statuto e i Regolamenti interni e a tutte le delibere prese dagli Organi per il buon funzionamento della SIFR-Scuola. I Soci possono essere Soci anche di altre Associazioni consimili. I Soci dovranno pagare una quota annua, che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio direttivo. I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali perdono l’elettorato attivo e passivo.


Titolo III - Il patrimonio sociale

Art. 7

Il patrimonio della SIFR-Scuola è in comune con quello dell’Associazione madre e regolato dalle norme dello Statuto SIFR a cui si rinvia.

Titolo IV - Organi sociali

Art. 8

Sono organi della SIFR-Scuola:

  • l’Assemblea generale dei Soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • la Giunta esecutiva;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente.

Art. 9

Tutti gli organi elettivi della SIFR-Scuola rimangono in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per un altro solo mandato.

L’Assemblea dei Soci

Art. 10

L’Assemblea generale dei Soci si riunisce – anche fuori della sede sociale (e comunque entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci) – almeno una volta all’anno, per:

  • definire i programmi, le iniziative e gli orientamenti culturali, scientifici e istituzionali della SIFR-Scuola;
  • discutere e approvare la relazione annuale del Presidente;
  • discutere e approvare lo stato patrimoniale e i bilanci consuntivo e preventivo;
  • deliberare sulle convenzioni e sugli accordi di collaborazione;
  • eleggere ogni triennio il Presidente e il Vicepresidente;
  • eleggere ogni triennio il Consiglio direttivo;
  • deliberare sulle proposte di Regolamenti predisposte dal Consiglio direttivo;
  • deliberare sulle altre materie previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 11

L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente con avviso scritto e un preavviso di almeno trenta giorni. Ordine del giorno e sede dell’Assemblea sono stabiliti dal Presidente.

Art. 12

L’Assemblea generale dei Soci può essere convocata dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci, nonché in tutti i casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 13

Per la validità dell’Assemblea generale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Il Socio potrà conferire delega scritta ad altro Socio. Ciascun Socio può essere portatore di più di una delega, fino a un massimo di cinque deleghe.

Art. 14

L’Assemblea generale dei Soci vota a scrutinio palese. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza o per le delibere concernenti le persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Art. 15

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata da un’Assemblea annuale o straordinaria dei Soci, che in prima convocazione veda la presenza di almeno i due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione, secondo quanto stabilito dall’art. 13, della maggioranza semplice dei presenti.
Potranno essere messe all’ordine del giorno le proposte di modifica statutaria presentate al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea. Non sono ammesse deleghe per le votazioni aventi a oggetto modifiche statutarie. Al Consiglio direttivo è fatto obbligo di comunicare ai Soci le proposte di modifica di Statuto con almeno un mese di anticipo sulla data dell’Assemblea, allegando la proposta alla convocazione.

Il Consiglio direttivo

Art. 16

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri di cui almeno uno proveniente dal mondo della scuola e almeno uno del mondo universitario, e delibera su tutte le materie non riservate all’Assemblea generale dei Soci. In particolare provvede:

  • a dirigere e attuare le iniziative istituzionali, scientifiche e culturali della SIFR-Scuola di cui all’art. 2 del presente Statuto, secondo quanto definito dall’Assemblea generale dei Soci;
  • all’amministrazione ordinaria e straordinaria della SIFR-Scuola;
  • alla determinazione della quota associativa;
  • alla redazione dei Regolamenti;
  • a deliberare sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dal presente Statuto.

In caso di parità nelle votazioni del Consiglio direttivo, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo compie, inoltre, qualsiasi altra funzione ed esercita qualsiasi altro potere che non sia specificamente riservato ad altri dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 17

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, che fissa l’ordine del giorno della riunione. Può inoltre essere convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri.

La Giunta esecutiva

Art. 18

La Giunta esecutiva è composta da almeno cinque membri, nominati dal Consiglio direttivo; a essi si aggiungono il Presidente e il Vicepresidente, membri di diritto. La Giunta esecutiva, in collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, vaglia e predispone tutte le materie di competenza del Consiglio direttivo, di cui all’art. 16, e ne cura l’esecuzione.

Art. 19

La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, che fissa l’ordine del giorno della riunione.

Il Presidente

Art. 20

Il Presidente:

  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e dell’Assemblea dei Soci;
  • presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale;
  • svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dall’Assemblea generale o dal Consiglio direttivo;
  • svolge funzione di raccordo con la SIFR.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente

Art. 21

Il Vicepresidente opera di concerto con il segretario eletto in seno al direttivo, ripartendo tra sé e il segretario stesso i seguenti compiti (previo parere positivo del Presidente):

  • assiste e coadiuva il Presidente, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva;
  • redige e conserva i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo;
  • si occupa della gestione finanziaria in collaborazione con il segretario della SIFR;
  • assolve ai compiti del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.