Approvato nell'Assemblea generale del 31 maggio 2012. Modificato nell'Assemblea generale del 4 ottobre 2018.
Titolo I - Istituzione e scopo della sezione SIFR-Scuola
Art. 1
È costituita con questo nome la Sezione didattica dell’Associazione denominata «Società Italiana di Filologia Romanza». La SIFR-Scuola ha sede presso l’Università di Roma «La Sapienza».
La durata della sezione è illimitata.
Art. 2
La SIFR-Scuola si propone di:
Art. 3
Al conseguimento dei suoi scopi la SIFR-Scuola provvede con i proventi delle quote di SIFR-Scuola gestiti in fondo comune con l’associazione madre.
Art. 4
La SIFR-Scuola può articolarsi in sezioni territoriali.
Art. 5
La vita della SIFR-Scuola è disciplinata dal presente Statuto. L’Assemblea generale dei Soci della SIFR-Scuola può approvare uno o più Regolamenti interni.
Titolo II - I Soci
Art. 6
Hanno titolo per far parte della SIFR-Scuola tutti coloro che sono iscritti alla SIFR e che intendono confrontarsi su ambiti legati all’insegnamento in ogni ordine e grado. I Soci hanno diritto di partecipare all’attività della SIFR-Scuola e di beneficiare di tutte le iniziative favore degli associati. I Soci hanno l’obbligo di uniformarsi a quanto prescrivono il presente Statuto e i Regolamenti interni e a tutte le delibere prese dagli Organi per il buon funzionamento della SIFR-Scuola. I Soci possono essere Soci anche di altre Associazioni consimili. I Soci dovranno pagare una quota annua, che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio direttivo. I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali perdono l’elettorato attivo e passivo.
Titolo III - Il patrimonio sociale
Art. 7
Il patrimonio della SIFR-Scuola è in comune con quello dell’Associazione madre e regolato dalle norme dello Statuto SIFR a cui si rinvia.
Titolo IV - Organi sociali
Art. 8
Sono organi della SIFR-Scuola:
Art. 9
Tutti gli organi elettivi della SIFR-Scuola rimangono in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per un altro solo mandato.
L’Assemblea dei Soci
Art. 10
L’Assemblea generale dei Soci si riunisce – anche fuori della sede sociale (e comunque entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci) – almeno una volta all’anno, per:
Art. 11
L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Presidente con avviso scritto e un preavviso di almeno trenta giorni. Ordine del giorno e sede dell’Assemblea sono stabiliti dal Presidente.
Art. 12
L’Assemblea generale dei Soci può essere convocata dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno un quarto dei Soci, nonché in tutti i casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.
Art. 13
Per la validità dell’Assemblea generale, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Il Socio potrà conferire delega scritta ad altro Socio. Ciascun Socio può essere portatore di più di una delega, fino a un massimo di cinque deleghe.
Art. 14
L’Assemblea generale dei Soci vota a scrutinio palese. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza o per le delibere concernenti le persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
Art. 15
Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata da un’Assemblea annuale o straordinaria dei Soci, che in prima convocazione veda la presenza di almeno i due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione, secondo quanto stabilito dall’art. 13, della maggioranza semplice dei presenti.
Potranno essere messe all’ordine del giorno le proposte di modifica statutaria presentate al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea. Non sono ammesse deleghe per le votazioni aventi a oggetto modifiche statutarie. Al Consiglio direttivo è fatto obbligo di comunicare ai Soci le proposte di modifica di Statuto con almeno un mese di anticipo sulla data dell’Assemblea, allegando la proposta alla convocazione.
Il Consiglio direttivo
Art. 16
Il Consiglio direttivo è composto da sette membri di cui almeno uno proveniente dal mondo della scuola e almeno uno del mondo universitario, e delibera su tutte le materie non riservate all’Assemblea generale dei Soci. In particolare provvede:
In caso di parità nelle votazioni del Consiglio direttivo, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo compie, inoltre, qualsiasi altra funzione ed esercita qualsiasi altro potere che non sia specificamente riservato ad altri dalla Legge o dal presente Statuto.
Art. 17
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, che fissa l’ordine del giorno della riunione. Può inoltre essere convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri.
La Giunta esecutiva
Art. 18
La Giunta esecutiva è composta da almeno cinque membri, nominati dal Consiglio direttivo; a essi si aggiungono il Presidente e il Vicepresidente, membri di diritto. La Giunta esecutiva, in collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente, vaglia e predispone tutte le materie di competenza del Consiglio direttivo, di cui all’art. 16, e ne cura l’esecuzione.
Art. 19
La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, che fissa l’ordine del giorno della riunione.
Il Presidente
Art. 20
Il Presidente:
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Il Vicepresidente
Art. 21
Il Vicepresidente opera di concerto con il segretario eletto in seno al direttivo, ripartendo tra sé e il segretario stesso i seguenti compiti (previo parere positivo del Presidente):
Art. 22
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.